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ARTICOLO 1 - Introduzione

Il Sentiero Valtellina è un percorso ciclo pedonale che si snoda da Colico a Bormio, per complessivi 114 Km, prevalentemente su sede dedicata con carreggiata asfaltata, a doppio senso di circolazione, in fregio al Fiume Adda e in un contesto di elevato pregio ambientale e naturalistico.
Il percorso è dedicato alla mobilità “dolce”, per la fruizione del territorio in sicurezza, per motivi di svago e tempo libero da parte delle cosiddette utenze deboli, pedoni e ciclisti. Ogni utilizzatore del percorso è tenuto al rispetto degli altri frequentatori, evitando comportamenti che possano impedire il normale uso della pista.
L’accesso e l’utilizzo della pista ciclopedonale è consentito nel rispetto delle presenti norme e delle disposizioni di legge vigenti.



ARTICOLO 2 - Apertura al pubblico

Il Sentiero Valtellina è aperto al pubblico nelle ore diurne: tutti i giorni dell’anno dal km 0+000 al km 30+000; dal 1° marzo al 31 ottobre dal km 30+001 al km 89+000; dal 1° aprile al 31 ottobre dal km 89+001 al km 114+270, salvo diversa ordinanza. I fruitori sono tenuti a percorrere il sentiero con la massima attenzione e prudenza e, nel caso dei velocipedi, a velocità non superiore a 20 km/h.



ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutto il tracciato ciclo pedonale, alle aree di pertinenza e alle aree attrezzate realizzate ed identificate come tali.



ARTICOLO 4 - Norme generali di comportamento

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando comportamenti che possano impedire il normale uso delle piste.

  • abbandonare rifiuti;
  • accendere fuochi non autorizzati;
  • danneggiare attrezzature, arredi e segnaletica;
  • danneggiare coltivazioni e vegetazione;
  • ostruire la carreggiata;
  • tenere comportamenti pericolosi;
  • installare cartelli o manufatti non autorizzati.


ARTICOLO 5 - Norme generali d’utilizzo

I velocipedi devono procedere a velocità non superiore a 20 km/h e comunque adeguata alle condizioni di sicurezza. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e i conduttori sono tenuti alla pulizia.



ARTICOLO 6 - Circolazione dei veicoli a motore

È vietato l’accesso ai mezzi motorizzati salvo specifiche autorizzazioni. Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso, sorveglianza e manutenzione.



ARTICOLO 7 - Accesso e transito in deroga

Il transito autorizzato deve avvenire a velocità limitata (max 10 km/h) e nel rispetto della priorità ciclabile e pedonale.



ARTICOLO 8 - Manifestazioni in deroga

Le manifestazioni devono essere autorizzate dagli enti competenti e rispettare le condizioni stabilite.



ARTICOLO 9 - Vigilanza

La vigilanza è affidata agli organi preposti ai sensi di legge.



ARTICOLO 10 - Sanzioni

I trasgressori saranno puniti secondo il Codice della Strada e i regolamenti vigenti.

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